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Divieto di riposo in cabina: quale documentazione può essere richiesta dalle autorità di controllo

A seguito di segnalazioni provenienti da vari Paesi Europei, in cui alcune autorità nazionali richiedevano ai conducenti alla guida di veicoli superiori alle 3,5 tonnellate (quindi rientranti nel campo di applicazione dei Regolamenti 561/06 e 165/2014), in occasione di controlli su strada, di fornire prove per dimostrare di aver trascorso i loro periodi di riposo settimanale in alloggi adeguati all’esterno del veicolo, la Commissione Europea ha pubblicato un proprio parere al fine di fugare ogni dubbio sull’argomento.

Più nello specifico, ricordando che solo la Corte di giustizia dell’Unione europea è l’organo competente per interpretare autorevolmente il diritto dell’Unione, la Commissione in merito alle norme che regolano i tempi di guida e di riposo dei conducenti ha precisato che pur essendo nell’esercizio delle funzioni degli organi di controlli chiedere agli autisti dove hanno trascorso il loro periodo di riposo settimanale, gli stessi possono richiedere ai conducenti solamente i seguenti documenti, così come stabilito dall’articolo 36, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 165/2014 e dall’allegato I della direttiva 2006/22/CE:

  • carta del conducente

  • i fogli di registrazione del giorno in corso e dei 28 giorni precedenti

  • eventuali registrazioni manuali e stampe relative allo stesso periodo

Questi dati devono coprire tutte le attività dei conducenti (ad esempio guida, altre attività) e i periodi di inattività (ad esempio disponibilità, interruzioni e periodi di riposo) nei 28 giorni precedenti, indipendentemente dallo Stato membro in cui il conducente ha lavorato e/o si è riposato.

Ciò vale anche per i controlli che impongono ai conducenti di trascorrere il loro riposo settimanale in alloggi adeguati.

Pertanto, nulla impedisce agli Stati membri di controllare il rispetto di periodi di riposo presi nelle settimane precedenti e/o in un altro Stato membro, purché per tali riposi non venga richiesta documentazione supplementare a quella prevista dal sopramenzionato art.36 del Reg. 165/2014.

Ovviamente nulla toglie che il conducente possa esibire volontariamente altri documenti, come ricevute, fatture, etc dell’albergo per facilitare il controllo su strada, così come nei casi in cui la legislazione nazionale degli Stati membri riconosca un’ammissione orale del conducente come prova valida per accertare una violazione dei periodi di riposo settimanali, nulla impedisce alle autorità nazionali di comminare un’ammenda su tale base.

Infine, secondo la Commissione Europea in caso di sospetto di violazione del divieto di effettuare un regolare riposo settimanale a bordo del veicolo, che non può essere stabilito a causa della mancanza di dati al controllo su strada, le autorità nazionali sono incoraggiate ad avvalersi della possibilità di assistenza reciproca prevista dall’articolo della Direttiva 2006/22/CE.

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