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Accise: dal 1° ottobre al 31 ottobre sarà possibile presentare le domande di rimborso relative al 3°

Con circolare numero 592285/RU del 28 settembre 2023, l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ha reso noto che sono stati pubblicati i documenti ed il software necessari alle aziende di autotrasporto per chiedere il rimborso accise a riferite al 3° trimestre del 2023, ovvero quello relativo ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° luglio ed il 30 settembre dell’anno in corso ed imputabili a tali mesi di consumo, per i veicoli aventi massa complessiva pari o superiore alle 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto merci per conto di terzi e appartenenti alla classe ecologica Euro V o superiore.


Inoltre, le Dogane hanno evidenziato che la misura del beneficio riconoscibile è pari ad euro 214,18 per mille litri di gasolio commerciale.


Si ricorda che all’indirizzo internet Benefici gasolio autotrazione 3° trimestre 2023 – Agenzia delle dogane e dei Monopoli (adm.gov.it) è disponibile il software per la compilazione e l’invio telematico della dichiarazione tramite il Servizio Telematico Doganale – E.D.I, da parte degli utenti abilitati.


In alternativa, la dichiarazione può essere presentata anche in formato cartaceo ma, in questo caso, il contenuto deve essere riprodotto su supporto informatico (CD – rom, DVD, pen drive USB) da consegnare all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente insieme allo stampato.


Il recupero delle accise può, come sempre, essere richiesto tramite rimborso oppure mediante la compensazione del credito d’imposta; in questo caso il codice tributo da riportare nel modello F24 è sempre il “6740”.

Relativamente alle modalità di compilazione del Quadro A-1 della dichiarazione trimestrale, appare utile precisare che:

– nelle colonne “DATA INIZIO POSSESSO” e “DATA FINE POSSESSO” è previsto l’inserimento, rispettivamente, delle date “1 luglio” e “30 settembre” dell’anno 2023; in assenza di indicazioni da parte dell’esercente, vengono riportate le predette date;

– la colonna “MEZZI SPECIALI” è riservata ai semirimorchi o rimorchi destinati a trasporti specifici dotati di attrezzature permanentemente installate, alimentate da motori e serbatoi autonomi. Non vanno indicati pertanto i mezzi (trattori, motrici) dotati di unico serbatoio adibito sia all’alimentazione del motore di trazione che delle attrezzature ausiliarie complementari alla funzione di trasporto, già riportati unitariamente come autoveicoli;

– nella colonna “KM PERCORSI (h MEZZO SPECIALE)”, l’esercente dovrà attenersi all’inserimento dei chilometri effettivamente percorsi da ciascun veicolo o, per ciò che concerne i mezzi speciali, delle ore di effettivo funzionamento dell’attrezzatura permanentemente installata, nel trimestre di consumo. Non sono ammessi dati di altra natura.


Si rammenta che i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al secondo trimestre dell’anno 2023, potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2024. Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2025.

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