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Come cambia la solidarietà nell’ambito dei contratti di logistica

All’interno del D.L. del 30 aprile 2022, n.36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n.79, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)”, è stata introdotta una modificata all’art. 1677 bis cod. civ. in materia di contratto di appalto.

Si è, in tal modo, colmata una perdurante lacuna legislativa riguardante il contratto di logistica. Il contratto di logistica, infatti, pur rappresentando una tipologia di contratto sempre maggiormente diffusa, sino ad oggi non disponeva di norme ad esso specificamente dedicate né, tantomeno, era presente nel nostro ordinamento una disposizione che ne fornisse la definizione normativa: conseguentemente tale contratto viene solitamente ricondotto ad una fattispecie atipica di contratto di appalto.

La nuova formulazione dell’art. 1667 bis cod. civ. è rubricata “Prestazione di più servizi riguardanti il trasferimento di cose” e stabilisce che “Se l'appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili”. La nuova norma appare alquanto rilevante sotto più profili.

La portata innovatrice della nuova norma, infatti, non si esaurisce sotto il profilo definitorio, in quanto introduce dei profili di natura sostanziale potenzialmente impattanti anche sui contratti di trasporto.

Negli ultimi anni, a seguito di una circolare del ministero del welfare, si è cominciata ad affacciare una distinzione (sempre più frequentemente condivisa dalla giurisprudenza) fra la fattispecie di contratto di trasporto “puro” e quella dell’appalto di servizi di trasporto.

Ci si troverebbe innanzi alla seconda fattispecie, ossia l’appalto di servizi di trasporto, ogniqualvolta, a fianco del mero trasferimento di merci da un luogo ad un altro, le parti abbiano inteso affidare al vettore lo svolgimento di qualche prestazione accessoria.

Il forzato inquadramento del contratto di trasporto nel novero dei contratti di appalto ha comportato rilevanti conseguenze in tema di responsabilità solidale: negli ultimi anni sempre più spesso la giurisprudenza si è, infatti, orientata ad addossare al committente del trasporto (con ciò potendosi intendere anche il vettore contrattuale che affida il trasporto ad un subvettore) le medesime responsabilità che normalmente l’appaltante è chiamato a condividere con l’appaltatore.

Ed è proprio sotto questo profilo che sarebbe lecito aspettarsi che la nuova formulazione dell’art. 1677 bis cod. civ. esplichi i propri effetti più rilevanti. La nuova disposizione normativa, affermando che nell’ambito del contratto di logistica alle attività di trasferimento di cose da un luogo ad un altro “si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili” è alquanto chiara nell’escludere l’applicabilità delle norme in materia di appalto a tale segmento di attività che deve, viceversa, essere disciplinato dalle specifiche norme in tema di contratto di trasporto.

Tali conclusioni sembrerebbero, tuttavia, essere smentite dalla risposta ad un recentissimo interpello al Ministero del Lavoro (Interpello 1/2022 dd. 17.10.22), in cui si afferma che “anche nel caso di appalti di più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni, debba continuare a trovare applicazione l’articolo 29, comma 2, del d.lgs 10 settembre 2002, n. 276, senza che la previsione contenuta nell’articolo 1677 bis c.c. possa far venire meno tale generale forma di tutela per queste categorie di appalti”. Il Ministero del Lavoro motiva tali conclusioni affermando che la nuova definizione di contratto di logistica è stata inserita nel più ampio genus dei contratti di appalto ed è, quindi, regolato in via principale da tale disciplina, che le norme in materia di contratto di trasporto sono state dichiarate applicabili “in quanto compatibili” e che l’applicazione delle norme sul contratto di trasporto, anziché quelle sull’appalto, farebbe venire meno la responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs 276/2003 (che rappresenterebbe una fondamentale tutela per i lavoratori dell’appaltatore).

Si tratta, a mio sommesso avviso, di conclusioni assolutamente non condivisibili che occorrerà, pertanto, riesaminare anche alla luce della giurisprudenza che sarà, verosimilmente, chiamata a fare chiarezza sui dubbi interpretativi ingenerati dal forte contrasto fra il (chiaro) dettato normativo e la contrastante prassi amministrativa che il Ministero vorrebbe introdurre con il richiamato interpello.

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